Incarico RSPP

L’incarico del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il datore di lavoro, secondo quanto stabilito dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), ha l’obbligo non delegabile di nominare (previa consultazione del rappresentante per la sicurezza), un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per la propria azienda.

Tale figura è definita nel D.Lgs. 81/2008, (all’art. 2, comma f) come “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP)”.

Il ruolo può essere ricoperto dal titolare stesso (nei casi previsti all’art. 34 del D.Lgs. 81/2008), da un dipendente (in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32 del D.Lgs. 9 aprile 2008) o da un professionista con idonee competenze in tema di prevenzione infortuni, a condizione che l’interessato disponga di mezzi e tempi appropriati ai compiti assegnati.

I requisiti richiesti fanno riferimento a capacità e competenze professionali, per responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Per assumere l’incarico di RSPP occorre possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla tipologia delle attività aziendali (riguardanti anche prevenzione e protezione dei rischi di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative, tecniche di comunicazione in azienda e relazioni sindacali). Inoltre, gli RSPP sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento a cadenza quinquennale la cui durata è variabile in base al macrosettore ATECO di appartenenza (60 ore per macrosettori ATECO 3, 4, 5 e 7 e 40 ore per i macrosettori 1, 2, 6, 8 e 9).

Può essere nominato RSPP anche chi, non avendo il titolo di studio di cui all’articolo 32, comma 2, dimostri di aver rivestito una delle funzioni richiamate (professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro) almeno da 6 mesi alla data del 13 agosto 2003, previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall’Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006) e successive modificazioni.

In merito ai compiti attribuiti all’RSPP, questi comprendono:

  • Individuazione dei fattori di rischio presenti in azienda e collaborazione nella stesura del relativo documento (DVR);
  • Elaborazione delle misure preventive/protettive e delle procedure di sicurezza volte a eliminare e/o ridurre i rischi riscontrati;
  • Proposta di programmi di informazione e formazione del personale;
  • Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza, tra cui le riunioni periodiche di cui all’articolo 35 del D.Lgs. 81/2008;
  • Fornitura di opportune informazioni ai lavoratori (di cui all’articolo 36 del D.Lgs. 81/2008)