Direttiva macchine 2006/42/ce

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Il Parlamento europeo e il consiglio europeo hanno emanato un direttiva nella quale vengono esplicitate le disposizioni e le specifiche tecniche relative alla sicurezza sul lavoro e alla certificazione delle macchine, compresi gli ascensori per il trasporto di persone e cose in cantiere.

La direttiva 2006/42/CE del 17/05/2006, conosciuta come “direttiva macchine”, è stata recepita da ogni paese membro della Comunità Europea e ha come obiettivo quello di definire i requisiti essenziali per la sicurezza e la tutela della salute a livello generale, fornendo una serie di regole e indicazioni per alcune tipologie di macchine specifiche. Inoltre, tale direttiva, con i conseguenti recepimenti, è utile ai fabbricanti per immettere sul mercato europeo delle macchine conformi agli standard di sicurezza. In Italia, l’integrazione della direttiva è avvenuta con il decreto legislativo 17 del 27/01/2010, entrato in vigore il 06/03/2010.

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Campo di applicazione Direttiva Macchine

Il campo di applicazione è il settore della meccanica che rappresenta uno degli ambiti più importanti dell’economia europea ma che presenta anche un alto numero di incidenti sul lavoro causati proprio dalla mancanza di sicurezza nel settore. I nodi centrali su cui la direttiva europea si concentra sono:

  • la sicurezza nella progettazione dei macchinari;
  • la sicurezza nell’installazione;
  • la corretta gestione della manutezione;

I prodotti interessati da questa direttiva sono i seguenti:

  • macchinari;
  • componenti per la sicurezza delle macchine;
  • cinghie, catene e funi;
  • attrezzature che possono essere intercambiabili;
  • dispositivi di trasmissione meccanica;
  • accessori per il sollevamento.

La direttiva non deve essere applicata per:

  • le armi, ad esclusione degli apparecchi portatili a carica esplosiva ad esclusivo utilizzo industriale;
  • l’uso di macchine per il sollevamento di cose e persone al di fuori del contesto industriale;
  • le attrezzature per parchi giochi o parchi divertimento;
  • i mezzi agricoli e relativi rimorchi;
  • veicoli da competizione e imbarcazioni;
  • gli ascensori usati nei pozzi e nelle miniere.

 

Da un punto di vista normativo, tale legge nasce dall’esigenza di completare e aggiornare le direttive europee già esistenti in materia:

  • la direttiva 98/37/CE del 22/06/1998;
  • la direttiva 89/392/CEE;
  • la direttiva 98/37/CE.

Tra le disposizioni presenti nella direttiva è interessante ricordarne alcune che hanno il compito di guidare i paesi membri a una conformità delle macchine per la sicurezza. Alcune di queste regole sono le seguenti:

  • attuare un serrato controllo del mercato e vietare o limitare l’immissione sul mercato di macchine che presentano dei rischi per la sicurezza delle persone;
  • sarà responsabilità del produttore apporre la marcatura CE, rigorosamente accanto al nome del fabbricante o del mandatario per non incorrere in errore, allo scopo di garantire la conformità del macchinario alla direttiva europea. In base alla classe di rischio alla quale appartiene la macchina sarà possibile richiedere una certificazione più rigorosa;
  • il fabbricante dovrà farsi carico della valutazione dei rischi sulla macchina in modo da individuare i rischi presenti e per stabilire i requisiti minimi per la sicurezza. Allo stesso modo il fabbricante dovrà redigere un fascicolo tecnico della costruzione consultabile a richiesta.

La direttiva macchine dunque, funge da guida per i paesi membri che devono adeguarsi e inserire nel proprio impianto normativo le regole presenti nella direttiva allo scopo di facilitare la circolazione nel mercato europeo di macchine sicure. In Italia, come già accennato la direttiva è stata assorbita con il Dlgs n.17 del 27/01/2010, che quindi rappresenta la base normativa di riferimento per i produttori di macchine nel nostro paese.