La Medicina del Lavoro è un settore della Medicina che si occupa della valutazione dei rischi caratterizzanti particolari luoghi di lavoro o figure professionali.
Tale disciplina permette di identificare i potenziali rischi che possono rappresentare una minaccia per la sicurezza dei lavoratori, consentendo di tutelarne la salute.
Il medico del lavoro, infatti, è in grado di prevenire eventuali patologie professionali o diagnosticarle se già manifestate.
A tal proposito, il titolare d’azienda è chiamato ad adempiere la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) nominando, nei casi in cui è richiesto, un medico competente e prevedendo un piano di sorveglianza sanitaria.
Il medico competente, oltre a programmare ed eseguire la sorveglianza sanitaria secondo protocolli sanitari stabiliti in funzione dei rischi specifici, visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno e coopera con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione (SPP) nella valutazione dei rischi, nella pianificazione di misure preventive e protettive, nella fornitura di formazione e informazione ai lavoratori e nell’organizzazione del servizio di primo soccorso (in relazione a processi lavorativi, esposizione e modalità organizzative particolari).
Nell’ambito della sua attività, il medico competente crea e custodisce (garantendo il segreto professionale) una cartella sanitaria e di rischio per ogni dipendente sottoposto a sorveglianza sanitaria che, al termine del proprio incarico, consegna in originale al datore di lavoro (tenuto a conservarla per almeno dieci anni) e in copia al dipendente.
Egli provvede, altresì, a informare adeguatamente i dipendenti (e, se richiesto, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) sugli accertamenti sanitari cui sono sottoposti (rilasciando copia della relativa documentazione) e, qualora vi sia un’esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, a segnalare la necessità di eseguire controlli anche dopo la cessazione dell’attività nella quale si è esposti a tali agenti.
Inoltre, al fine di fornire indicazioni per l’attuazione delle misure di tutela della salute psico-fisica dei lavoratori, il medico competente comunica per iscritto (in occasione delle riunioni di cui all’art. 35 del suddetto decreto) al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza i risultati, in forma anonima, della sorveglianza sanitaria.
La sorveglianza sanitaria (di cui all’art. 41 del D.Lgs. 81/2008) viene effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente, secondo le indicazioni della Commissione consultiva (di cui all’articolo 6) o per volere del lavoratore, se ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
I controlli sanitari possono includere:
Infine, si può ricorrere a visite mediche per cambio di mansioni o cessazione del rapporto di lavoro, visite mediche preventive in fase preassuntiva e visite alla ripresa del lavoro (dopo periodi di assenza per motivi di salute superiori ai 60 giorni consecutivi).
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