Regolamento europeo sostanze chimiche ( REACH )
Ai sensi della legislazione sul lavoro, è dovere del datore di lavoro al fine di garantire che i lavoratori siano informati, addestrati e formati sull’uso sicuro delle sostanze chimiche sul posto di lavoro. La formazione potrebbe essere sviluppata sulla base di informazioni provenienti da etichette e dalle scheda di sicurezza. Il datore di lavoro ha anche il diritto di richiedere ulteriori informazioni al fornitore.
Il REACH continuamente accumula dati relativi rischi per la salute derivanti dall’uso di sostanze chimiche. Il dichiarante (il fabbricante o l’importatore), che deve fornire questi dati all’Agenzia europea delle sostanze chimiche, ha il dovere di comunicare tali informazioni agli utilizzatori a valle, fornendo una scheda di dati di sicurezza estesa con scenari di esposizione contenente condizioni operative e di gestione del rischio e le misure per un uso sicuro. Questo nuovo tipo di informazioni facilita la formazione dei lavoratori e la procedura di valutazione del rischio. Allo stesso tempo, il dichiarante ha il diritto di essere informati dagli utilizzatori a valle sulla rilevanza delle misure di gestione del rischio proposte.