Che cos’è il REACH?

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Il REACH è il regolamento europeo sulle sostanze chimiche, acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals (Registrazione, valutazione, autorizzazione delle sostanze chimiche) facente parte del regolamento CE 1907/2006 ed è entrato in vigore il 1 ° giugno 2007.

Il REACH ha lo scopo di migliorare il livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, grazie alla classificazione di circa 30.000 sostanze e prodotti chimici, che verranno esaminati e inseriti in un database europeo.

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Il REACH è composto da 141 articoli e 17 allegati tecnici, per ciò che concerne il rischio chimico nei luoghi di lavoro prevede:

  • l’obbligo di valutare il rischio derivato dalla presenza di sostanze chimiche;
  • l’obbligo di classificare ed etichettare le sostanze chimiche che si trovano nei luoghi di lavoro;
  • che chi utilizza le sostanze chimico sia informato circa le loro caratteristiche attraverso la scheda di dati di sicurezza;
  • l’obbligo di valutare il rischio derivato dall’esposizione alle sostanze chimiche e quello di definire scenari possibili di rischio e le relative precauzioni a cui attenersi;
  • che vengano delineate le condizioni in cui una sostanza pericolosa viene fabbricata e utilizzata, per questo secondo aspetto il fabbricante deve fornire una scheda di dati di sicurezza;
  • che gli utilizzatori possono trasmettere ai fabbricanti informazioni sugli usi possibili e osservazioni riguardanti l’utilizzo delle sostanze chimiche, i fabbricanti devono prendere in considerazione tali informazioni;
  • la definizione dei livelli derivati ​​senza effetto (DNEL) per indicare il livello di esposizione umana che non causi danni alla salute
  • che le sostanze estremamente problematiche (specifica categoria definita dal REACH) non possano essere utilizzate a meno che non ci sia espressa autorizzazione da parte della Commissione Europea.

I datori di lavoro devono determinare se agenti chimici pericolosi sono presenti sul luogo di lavoro e valutare i rischi per la sicurezza e la salute derivanti dalla loro presenza. In caso di attività che comportano l’esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi devono essere valutati in base al rischio che comporta l’uso combinato di tali agenti chimici. Le informazioni sui rischi possono essere utilizzate per la valutazione del rischio delle sostanze chimiche pericolose (direttiva 98/24 / CE, art. 4).

L’informazioni sui rischi e il controllo dell’esposizione dato della scheda di dati di sicurezza deve essere utilizzato per valutare i rischi e di informare e formare i lavoratori su come lavorare in sicurezza (direttiva 98/24 / CE, art. 8).

I datori di lavoro devono garantire che il rischio sia eliminato o ridotto al minimo, preferibilmente mediante sostituzione (sostituzione di un agente chimico pericoloso con un agente o processo chimico che non è pericoloso o meno pericoloso).

Informazioni dello scenario d’esposizione dovrebbero essere prese in considerazione per la prevenzione dei rischi sul posto di lavoro (direttiva 98/24 / CE, art. 5).

È necessario rispettare le disposizioni di autorizzazioni e le limitazioni relativi all’uso e prevenzione dei rischi (direttiva 98/24 / CE, art. 5).