La Valutazione del rischio biologico

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valutazione rischio biologico

La legge richiede per quelle condizioni di lavoro in cui possano essere presenti microorganismi potenzialmente pericolosi per l’uomo, che venga eseguita, ad opera del datore di lavoro, una valutazione del rischio biologico attenta e puntuale, che consenta di identificare:

  • le procedure di lavoro più rischiose;
  • gli agenti patogeni (virus, batteri, muffe, funghi,…) in grado di provocare allergie, intossicazioni o patologie;
  • le malattie che possono essere contratte a seguito dell’infezione.

Questo studio preliminare diventa essenziale per andare poi successivamente a definire le misure preventive e protettive da adottare, a seguito della consultazione del medico competente, per la programmazione della sorveglianza sanitaria mirata allo specifico rischio.

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Identificazione del rischio biologico

Il rischio biologico è legato al tipo di microorganismo patogeno presente nel ciclo produttivo. La normativa divide i microorganismi in 4 classi di pericolosità crescente, in base alle corrispondenti caratteristiche di infettività, patogenicità, neutralizzabilità e trasmissibilità dell’agente. Quindi tenendo conto di queste caratteristiche proprie si identificano:

  • gli appartenenti alla classe 1 come microorganismi di scarsa pericolosità, hanno poca probabilità di causare patologia nell’uomo, e quindi al lavoratore, hanno scarsa probabilità di diffondersi al di fuori dell’ambiente di lavoro e quindi contagiare la popolazione generale e sono disponibili efficaci misure profilattiche e terapeutiche.
  • Gli appartenenti alla classe 2 come microorganismi che hanno probabilità di causare malattia nell’uomo e quindi nel lavoratore, ma mantengono la scarsa probabilità di diffondersi nella popolazione non lavorativa e sono comunque disponibili misure profilattiche e terapeutiche efficaci.
  • Gli appartenenti alla classe 3 sono microorganismi dalla pericolosità più spiccata (HIV, HBV,…) producono patologie nel lavoratore e possono estendersi anche alla popolazione non lavorativa, ciononostante sono disponibili alcune misure profilattiche e terapeutiche.
  • Gli appartenenti alla classe 4 invece sono i microorganismi di maggiore pericolosità poiché possono produrre gravi patologie per l’uomo, hanno un’alta probabilità di diffusione nella popolazione generale e non abbiamo a disposizione alcuna misura terapeutica ne profilattica in caso di infezione (virus Ebola, ad esempio).

Valutazione dell’esposizione al rischio biologico

Va ricordato che possono operativamente realizzarsi due situazioni:

  • l’uso deliberato di microorganismi ai fini dell’ottenimento di prodotti specifici: è il caso dell’industria alimentare (produzione di alcuni alcolici, come la birra ad esempio), oppure dell’industria farmaceutica nelle fasi di studio e produzione dei vaccini o ancora dei laboratori di ricerca e analisi in cui si eseguono deliberatamente colture batteriche ad esempio.
  • la presenza potenziale, seppur non volontaria, ma estremamente probabile in specifici contesti: è il caso delle strutture sanitarie e di cura; delle strutture veterinarie; delle macellerie e delle aziende di lavorazione delle carni; delle attività agricole, particolarmente se di allevamento animali; delle strutture veterinarie; le attività di derattizzazione; attività di raccolta e smaltimento rifiuti; delle attività che comportano la lavorazione delle pelli e di molti altri contesti lavorativi in cui la presenza di animali o materiale di origine animale o comunque di fluidi biologici può comportare una possibile presenza di agenti biologici pericolosi (un elenco non esaustivo viene presentato anche in allegato XLIV del D.Lgs 81/08).

Chiaramente l’approccio da utilizzare nei due casi è inevitabilmente diverso, anche in per ciò che concerne l’adozione di misure specifiche. Per quanto riguarda i contesti lavorativi in cui c’è un uso deliberato di agenti biologici il pericolo è noto, si conoscono i microorganismi presenti e si conoscono in dettaglio le modalità di eventuale manipolazione: in questo caso andranno adottate tutte le misure di contenimento (allegati XLII e XLVII, D.Lgs 81/08) indicate in normativa in base alla specifica classificazione dell’agente secondo legge. Andrà caratterizzata la situazione espositiva di ciascun lavoratore/mansione specifica.

Per quanto riguarda i casi di rischio biologico potenziale è chiaro che l’approccio alla valutazione sarà più complesso, richiederà l’indagine specifica, per il particolare ambiente di lavoro al fine di identificare le specifiche fasi di potenziale rischio.

Valutazione del rischio biologico

La valutazione del rischio biologico parte dall’identificazione degli agenti biologici presenti nell’ambiente di lavoro: nel caso di uso deliberato questo passaggio risulta immediato, nel caso di rischio potenziale sarà necessario eseguire uno studio dei prodotti potenzialmente contaminati e un’analisi della letteratura scientifica che consenta di chiarire, probabilisticamente, quali sono gli agenti biologici presenti nella attività lavorativa oggetto di studio.

Una volta identificati dovranno essere classificati in base alla normativa, a tal proposito il legislatore ha già proposto (allegato XLVI del D.Lgs 81/08) una classificazione, non esaustiva, dei microorganismi nelle 4 classi indicate, proprio per facilitare il datore di lavoro nella sua valutazione del rischio.

Dovranno successivamente essere specificate le patologie/allergie/intossicazioni che possono emergere a seguito di contatto del lavoratore con lo specifico microorganismo. Si dovrà consultare il medico competente, per comprendere se patologie già riscontrate nelle maestranze possano essere ricondotte allo specifico rischio professionale. Per la conferma della bontà delle misure di contenimento adottate viene richiesta un periodico controllo dell’eventuale contaminazione degli ambienti di lavoro, dati che vanno a completare la valutazione del rischio.

Esito della valutazione e obblighi per il datore di lavoro

Dovranno essere ipotizzate, oltre alle misure igieniche proposte in normativa le misure specifiche di prevenzione e protezione idonee per tutelare la salute dei lavoratori. Nel caso di rischio biologico con uso deliberato le misure sono facilmente identificabili poiché specificate negli allegati al D.Lgs. 81/08 (all. XLII e all. XLVII) in base alla classificazione dell’agente biologico. Per quanto riguarda i contesti lavorativi con un rischio potenziale chiaramente il datore di lavoro dovrà valutare caso per caso quali misure adottate, anche tra quelle proposte in normativa se ritiene, per garantire le condizioni di salubrità ambientale per i propri lavoratori.

Il medico competente avrà un ruolo centrare in questo tipo di rischio poiché viene chiamato a collaborare attivamente nelle attività di prevenzione, ancor più che non con gli altri rischi, anche con la valutazione dell’opportunità della somministrazione di specifici vaccini (qualora disponibili e ritenuti idonei). Si ricorda che nel caso di manipolazione di agenti biologici di classe 3 e 4, qualora si realizzino delle condizioni di contaminazione accidentale è prevista l’istituzione di un registro degli esposti che documenti tali eventi accidentali, la cui tenuta è un obbligo del datore del lavoro, per tramite del medico competente.

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