La Valutazione del rischio chimico

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valutazione rischio chimico

La legge per la protezione dei lavoratori dai rischi provenienti da agenti chimici, presenti sul luogo di lavoro, prevede che il datore di lavoro si adoperi affinché l’attività lavorativa venga organizzata in modo che non ci siano rischi per la salute o la sicurezza del lavoratore.

Propriamente viene richiesta una valutazione del rischio che consenta di identificare tale rischio come irrilevante o meno per la salute e basso o meno per la sicurezza.

Qualora le sostanze utilizzate o le condizioni di lavoro siano tali da non permettere l’abbattimento del rischio al di sotto delle condizioni indicate il datore di lavoro dovrà adottare tutte le misure specifiche di prevenzione e protezione disponibili in commercio (partendo dai dispositivi di protezione collettiva fino ad arrivare ai dispositivi di protezione individuale), dovrà attivare la sorveglianza sanitaria, ad opera del medico competente, almeno annuale, e dovrà accertarsi che le misure adottate consentano di tutelare pienamente la salute e la sicurezza del lavoratore. Ulteriormente dovrà definire delle misure di emergenza in caso di versamenti accidentali o di eventi non programmati che possano verificarsi e che in qualche misura possano andare ad incidere sulla salute e la sicurezza dei lavoratori.

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    Identificazione del rischio chimico

    Il rischio legato ad agenti chimici è associato, anzitutto, alle caratteristiche proprie di ciascun prodotto chimico utilizzato nei differenti processi produttivi.

    Attraverso le etichette e le schede dati di sicurezza vanno identificati i pericoli per la salute (tossicità, nocività, sensibilizzazione, tossicità per il ciclo riproduttivo etc.) e per la sicurezza (esplosività, infiammabilità etc.). Questo primo passo è essenziale per comprendere in quale misura condizioni di pericolo potrebbero essere presenti nell’attività lavorativa. Successivamente andranno identificati tutti quei prodotti chimici che, seppur non acquistati e non desiderati sono di fatto presenti nell’ambiente di lavoro e non sono in alcun modo eliminabili (è il caso dei fumi di saldatura ad esempio) e similmente quei prodotti che vengono emessi a seguito, ad esempio, di riscaldamento e che quindi nelle schede di sicurezza non sono specificatamente indicati ma la cui presenza deve comunque essere ipotizzata e valutata dal datore di lavoro (è il caso dell’emissione di idrocarburi policiclici aromatici nella stesura di particolari conglomerati bituminosi).

    Valutazione dell’esposizione al rischio chimico

    La presenza di agenti chimici pericolosi non va necessariamente a configurare la presenza di un rischio chimico superiore all’irrilevante alla salute, questo perché il rischio è strettamente legato alle condizioni di utilizzo dello specifico prodotto ed esplicitamente alle condizioni di esposizione a cui il lavoratore viene sottoposto.

    Una sostanza pericolosa se utilizzata, ad esempio, in un ciclo chiuso, che quindi non consente alcun tipo di contatto con il lavoratore, non va in alcun modo a rappresentare un rischio chimico, il rischio è completamente abbattuto. Per tutte le altre condizioni di lavoro, diverse dal ciclo chiuso, le condizioni espositive per singolo operatore andranno opportunamente valutate in termini di: quantità/volumi manipolati, tempi di esposizione, utilizzo di dispositivi di protezione collettiva (cappe aspiranti, aspiratori localizzati, robotizzazione di alcune fasi lavorative, cabine separate di lavoro etc.) procedure di lavoro.

    La caratterizzazione dell’esposizione dovrà consentire di confermare se quanto adottato consente di rientrare in un rischio irrilevante per la salute e/o basso per la sicurezza o meno, qualora il rischio residuo sia ancora troppo altro dovranno essere adottate ulteriori misure di abbattimento del rischio (miglioramento dei sistemi di aspirazione e ricambi d’aria, modifica delle attrezzature impiegate o delle procedure di lavoro) ed in ultime l’adozione di dispositivi di protezione individuale scelti appositamente in base allo specifico rischio.

    Valutazione del rischio chimico

    Raccolte tutte le informazioni sulla pericolosità dei prodotti utilizzati e sulle condizioni di lavoro dovrà essere eseguita la vera e propria valutazione del rischio che richiede l’identificazione e quantificazione del rischio rispetto alla soglia dell’irrilevante per la salute e del basso per la sicurezza. Per fare ciò la normativa identifica due strade percorribili:

    • Nel caso in cui siano disponibili dei valori limite di esposizione professionale si può procedere alla determinazione analitica degli inquinanti in aria, nella zona di respirazione del lavoratore, attraverso l’utilizzazione di campionatori personali o di area, per andare a caratterizzare la concentrazione di agente chimico presente nell’ambiente di lavoro vissuto dal singolo e quindi si esegue il confronto con il valore limite normato (allegato XXXVIII del D.Lgs 81/08), eseguendo quanto richiesto dalla norma tecnica UNI EN 689/1997 (“Guida alla valutazione dell’esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione”). Similmente qualora fossero disponibili dei valori limite biologici (allegato XXXIX D.Lgs 81/08) il medico competente viene chiamato, obbligatoriamente, ad eseguire il monitoraggio biologico dei lavoratori (analisi nei fluidi biologici dei lavoratori- sangue, urine,…- dei composti chimici o dei loro metaboliti) al fine di valutare l’esposizione al singolo composto chimico.
    • Nel caso in cui non ci sia la disponibilità di valori limite di esposizione, o le condizioni di lavoro abbiano caratteristiche che non consentono la realizzazione di monitoraggi ambientali (estrema variabilità delle procedure, delle sostanze utilizzate, del personale esposto,…) è consentito utilizzare delle metodiche alternative che consentano ugualmente di DIMOSTRARE il raggiungimento di un adeguato livello di sicurezza per il lavoratore. Sono stati sviluppati diversi strumenti algoritmici, finalizzati alla valutazione del rischio chimico, che partendo dalle informazioni relative alle singole sostanze/miscele e alle condizioni reali di utilizzo vanno opportunamente ad elaborare i parametri presenti nello specifico contesto lavorativo per ottenere una quantificazione del rischio in una scala predefinita che consente di identificare il rischio rispetto all’irrilevante o meno per la salute e al basso o meno per la sicurezza. Sono disponibili anche linee guida Europee in cui vengono proposte delle procedure, che fanno uso di check list d elaborazioni successive, che consentono il raggiungimento della quantificazione del rischio chimico.

    Esito della valutazione e obblighi per il datore di lavoro

    Come indicato, a seguito della valutazione del rischio, in base al suo esito, il datore di lavoro sarà chiamato ad adottare, oltre alla misure generali di tutela anche delle misure specifiche di prevenzione e protezione oltre che ad attivare la sorveglianza sanitaria nel caso del rischio NON irrilevante per la salute e non basso per la sicurezza. Sarà chiamato a formare ed informare i lavoratori in merito alle sostanze chimiche utilizzate, ai loro rischi per la salute e la sicurezza e alle corrette modalità di manipolazione anche al fine di evitare il verificarsi di incidenti o emergenze e nel caso a come comportarsi per minimizzare gli effetti avversi.